STATUTO

TITOLO I‹

COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 1) Ef costituita in Cagliari la gCONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI AUTONOMI - C.I.S.N.A.h quale Organismo Unitario di tutti i Sindacati Professionali dei lavoratori Italiani (operai, tecnici, impiegati, coltivatori diretti, professionisti e artisti, dirigenti di azienda) dellfIndustria, dellfAgricoltura e del Commercio, della Previdenza e del Credito e dei Dipendenti degli Enti Pubblici e comunque di quanti concorrono alla produzione Nazionale.

Art. 2) Scopi precipui della C.I.S.N.A. sono quelli: dellfaffermazione, del raggiungimento della giustizia sociale nel riconoscimento della Nazione quale realta economica e sociale i cui interessi coincidono perfettamente con quelli dei lavoratori.

Art. 3) La C.I.S.N.A. si propone di realizzare i suoi scopi:
A) Mediante lfazione Sindacale dei Lavoratori per la regolamentazione contrattuale di tutta la categoria a mezzo dei contratti collettivi di lavoro che abbiano piena efficacia giuridica;
B) mediante la legislazione sociale che realizzi lfadeguato sistema assistenziale e previdenziale per i lavoratori;
C) tendente alla elevazione tecnica e culturale dei lavoratori ed alla preparazione degli stessi alla partecipazione degli utili dellfazienda ed alla stesa responsabilita direttiva dellfeconomia nazionale e di quella aziendale.

Art. 4) La sede provvisoriamente e CAGLIARI.


TITOLO II‹

INDIPENDENZA DEI SINDACATI DAI PARTITI

Art. 5) La C.I.S.N.A. raggruppando sindacati che accettano i postulati del sindacalismo nazionale, e orientata verso la realizzazione della unita di azione di tutti i lavoratori, come primo passo verso la unita sindacale anche nel campo organizzativo al di fuori della ingerenza dei partiti.

Art. 6) La C.I.S.N.A. e tutte le organizzazioni che vi aderiscono, sono indipendenti da qualsiasi partito e raggruppamento politico e dallo Stato. Sono ammessi peraltro tutti gli orientamenti ideologici e di opinione nellfinterno del Sindacato compatibili con lo Statuto.

Art. 7) Tutte le cariche sociali, nelle organizzazioni confederali di ogni grado sono elettive e tutte le decisioni debbono essere prese dai lavoratori nelle rispettive assemblee.

Art. 8) Tutte le elezioni sindacali dovranno essere effettuate mediante voto segreto e diretto.

Art. 9) In tutti i Sindacati nella cui attivita lavorativa e occupata la mano dfopera femminile, le donne verranno chiamate a far parte degli organismi dirigenti dei Sindacati in relazione della loro importanza numerica. Analogamente dicasi per i giovani lavoratori.

Art. 10) Hanno diritto al voto in tutti i gradi degli organi sindacali, coloro che sono regolarmente iscritti nei sindacati che aderiscono alla confederazione, che abbiano prelevato la tessera confederale e siano al corrente con i pagamenti delle quote sindacali.


TITOLO III‹

PATRIMONIO E CONTRIBUTI SOCIALI

Art. 11) Il patrimonio della Confederazione sara costituito dai contributi che le varie Unioni Provinciali e Sindacati Autonomi verseranno alla Confederazione nella misura che sara fissata dai Congressi Nazionali e Provinciali, nonche da qualsiasi altro bene che comunque ed a qualsiasi titolo potra pervenire alla Confederazione.
Le Unioni Provinciali del Lavoro e le Federazioni dei Sindacati Nazionali, sono amministrativamente autonomi.
La C.I.S.N.A. ha facolta di esercitare sugli stessi tutti i controlli amministrativi onde assicurarsi della regolarita delle amministrazioni e della unita dellfindirizzo nei sistemi contributivi.
Il contributo sindacale dovuto alla C.I.S.N.A. e fissato dal Congresso Confederale, come pure i contributi delle Federazioni o Sindacati Nazionali e delle Unioni Italiane del Lavoro dovranno essere fissati dai rispettivi Congressi.
Il contributo Confederale e pagato a mezzo tessera; i contributi per gli altri organismi sindacali potranno essere pagati mediante quote mensili.


TITOLO IV‹

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 12) La struttura organizzativa della C.I.S.N.A. e costituita come appresso:
a) Sindacati comunali di categoria;
b) Sindacati Provinciali di categoria;
c) Federazione Nazionale di categoria e Sindacati Nazionali di categoria i quali raggruppano nelle varie formazioni, gli appartenenti a ciascuna branca di attivita economica e produttiva.
Art. 13) I sindacati locali e Provinciali saranno raggruppati per localita in UNIONE COMUNALE E PROVINCIALE DEL LAVORO.

ORGANI DIRETTIVI

Art. 14) LfOrgano dirigente della C.I.S.N.A. e il Congresso Confederale che dovra aver luogo almeno ogni biennio ed ogni qualvolta sara richiesto dalla Giunta Esecutiva.
Il Congresso delibera le direttive di orientamento della organizzazione, elegge il Comitato di Presidenza e la Giunta Esecutiva, approva i bilanci preventivi e consuntivi, fissa la misure dei contributi sindacali e costituisce il massimo Organo dirigente della organizzazione ed approva le modifiche allo Statuto.

Art. 15) I delegati al Congresso sono eletti in pari numero dalle Unioni Provinciali del Lavoro e dalle Federazioni o Sindacati Nazionali di categoria in numero proporzionale agli iscritti alle dette organizzazioni, che verra fissato di volta in volta dal Comitato Direttivo Centrale in rapporto allo sviluppo preso dalla organizzazione ed alle conseguenti possibilita finanziarie delle organizzazione stessa. Il Comitato Direttivo Centrale elaborera al riguardo un dettagliato ordinamento per la nomina dei delegati al Congresso.

Art. 16) Il Congresso e valido quando vi siano rappresentati due terzi degli organizzati e decide a maggioranza dei voti che rappresenta.

Art. 17) I delegati al Congresso saranno eletti rispettivamente dai Congressi Provinciali delle Unioni Provinciali del Lavoro e dai Congressi Nazionali delle Federazioni.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 18) Il Consiglio Nazionale e lfOrgano di direzione della C.I.S.N.A. nel periodo che intercorre fra un Congresso e lfaltro. Esso si riunisce almeno una volta allfanno e ogni qualvolta lo richieda il Comitato di Presidenza.
Il Consiglio Nazionale e composto dal Comitato di Presidenza, dalla Giunta Esecutiva, dai Segretari delle Federazioni Nazionali e dai Sindacati Nazionali nonche dai Segretari delle Unioni Provinciali del Lavoro.

Art. 19) Le decisioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza di voti in base al numero dei tesserati in regola con i pagamenti, rappresentati dai membri del Consiglio Nazionale.

GIUNTA ESECUTIVA E PRESIDENZA CONFEDERALE

Art. 20) La Giunta Esecutiva e lfOrgano di Direzione della C.I.S.N.A. ed e composta di 25 membri eletti dal Congresso Confederale. Risponde della sua attivita davanti al Congresso ed al Consiglio Nazionale e controlla la applicazione da parte degli Organi Sindacali dipendenti dalle rispettive direttive approvate nei detti Congressi.

Art. 21) La Presidenza Confederale e costituita da tre membri e rappresenta a tutti gli effetti la Confederazione. Assolve alla funzione di sovrintendere allfattivita esecutiva della Confederazione stessa in attuazione delle direttive deliberate dagli Organi rappresentativi e forma il regolamento per la elezione delle cariche sociali.

LA SEGRETERIA GENERALE

Art. 22) Si compone di un Segretario Generale il quale assicura il funzionamento tecnico-organizzativo dei servizi rispondendo alla Presidenza Confederale della propria attivita.

Art. 23) La Presidenza e la Segreteria Generale provvedono ad elaborare il regolamento dei servizi della Confederazione in rapporto alle necessita assistenziali, di tutela dei diritti dei lavoratori ed alla partecipazione degli stessi alla vita economica del paese.
Provvedono altresi a stabilire i criteri riguardanti la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e la materia delle controversie, sottoponendo alla Giunta Esecutiva e successivamente al Congresso le opportune deliberazioni riguardanti lfazione sindacale.

Art. 24) Lo sciopero, in rapporto alle norme vigenti nella costituzione, e considerato un mezzo di difesa dei lavoratori per lfesercizio dellfazione sindacale rivolta alla tutela dei legittimi interessi della categoria professionale.
La proclamazione dello sciopero dovra sempre peraltro essere demandata alla decisione delle assemblee degli Organi sindacali competenti, appositamente convocati.

LE FEDERAZIONI NAZIONALI E SINDACATI NAZIONALI

Art. 25) Le Federazioni Nazionali e Sindacati Nazionali elaboreranno i propri Statuti sulla base dello Statuto Confederale tenendo presente che gli organi direttivi delle Federazioni dei Sindacati dovranno essere i seguenti:
a) Il Congresso Nazionale al quale parteciperanno tutti i delegati dei sindacati provinciali;
b) Il Consiglio Nazionale della Federazione e costituito da tutti i Segretari dei Sindacati Provinciali della categoria;
c) La Giunta Esecutiva della Federazione e la Segreteria della Federazione con i poteri analoghi a quelli confederali.

UNIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Art. 26) Le Unioni Provinciali del Lavoro raggruppano tutti i Sindacati della Provincia e sono gli Organi Provinciali della C.I.S.N.A. Hanno funzione di coordinamento e di rappresentanza del movimento sindacale nella provincia e provvedono in modo particolare alla organizzazione nonche alla costituzione dei nuovi sindacati per le categorie che ne fossero ancora privi. Le Unioni Provinciali del Lavoro svolgono localmente lfattivita assistenziale preordinando gli opportuni organi di assistenza per la tutela dei lavoratori non solo sul piano della stipulazione dei contratti di lavoro di competenza provinciale, ma altresi per lfapplicazione delle norme riguardanti la tutela di lavoro derivanti da contratti nazionali o da leggi. Le Unioni del Lavoro cureranno in modo particolare il controllo degli Organi assistenziali e previdenziali esistenti per i lavoratori nonche degli uffici di collocamento.

Art. 27) LE Unioni Provinciali del Lavoro potranno costituire in tutti i Comuni della Provincia, Unioni Comunali del Lavoro.

Art. 28) Gli Organi Direttivi delle Unioni Provinciali del Lavoro sono i seguenti:
a) Congresso Provinciale al quale partecipano tutti i Sindacati della provincia con un delegato per ogni 100 iscritti o frazione di cento, con un massimo di cinque deleghe;
b) La Giunta Esecutiva Provinciale dellfUnione del Lavoro eletta dal Congresso, composta da nove a quindici membri a seconda dellfimportanza della singola organizzazione;
c) La Segreteria dellfUnione del Lavoro costituita da uno o piu Segretari fra i quali un Segretario responsabile, eletto preferenziale in seno alla Giunta suddetta.

Art. 29) Le Unioni Comunali del Lavoro avranno anchfesse, limitatamente alla loro circoscrizione territoriale, gli organi direttivi di cui allfarticolo precedente.

COMMISSIONI INTERNE E SINDACATI

Art. 30) Le Unioni Provinciali del Lavoro ed i Sindacati Comunali e Provinciali, cureranno i contatti con le Commissioni interne al fine di stabilire un costante collegamento con le stesse e rendere sempre piu tali organismi, Organi Sindacali di Categoria.

Art. 31) La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro spetta alle organizzazioni di categoria, secondo la loro specifica competenza territoriale; e cioe alle Federazioni Nazionali o Sindacati Nazionali per tutto il territorio dello Stato Italiano o di piu provincie; ai Sindacati provinciali e comunali per la rispettiva circoscrizione.

Art. 32) Prima di avanzare ai datori di lavoro le proposte di contratto collettivo il relativo schema di proposta verra comunicato tempestivamente dai Sindacati Comunali a quelli Provinciali e da questi alle Federazioni Nazionali. Le Federazioni Nazionali terranno poi al corrente la Confederazione di tutte le trattative contrattuali dalle stesse effettuate.

Art. 33) Sono di Competenza della Confederazione e delle Unioni periferiche di questa (secondo la rispettiva competenza territoriale) quei contratti collettivi od accordi Sindacali che interessano diverse Federazioni o Sindacati Nazionali di Categoria, o riguardano materie assistenziali e previdenziali di ordine generale che esulano normalmente dalla specifica competenza dei contratti collettivi di categoria.
Le organizzazioni Confederali Comunali sottoporranno preventivamente detti schemi di proposta di contratto o di accordo a quelle provinciali e questi alla Confederazione secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 34) La Confederazione puo affiancare con propri rappresentanti lfazione dei delegati delle organizzazioni di Categoria alle trattative contrattuali onde sostenere le legittime rivendicazioni dei lavoratori.

Art. 35) La Confederazione studiera ed elaborera il perfezionamento della legislazione sociale e viene a tale riguardo autorizzata e delegata da tutte le Organizzazioni aderenti a partecipare alle riunioni indette da vari Organi della Pubblica Amministrazione e dello Stato per le materie che interessano i lavoratori.

Art. 36) Per quanto non contemplato nel presente Statuto, prevalgono le leggi.

 
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