STATUTO
TITOLO
I
COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE
Art. 1) Ef costituita in Cagliari la gCONFEDERAZIONE
ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI AUTONOMI - C.I.S.N.A.h
quale Organismo Unitario di tutti i Sindacati Professionali
dei lavoratori Italiani (operai, tecnici, impiegati,
coltivatori diretti, professionisti e artisti, dirigenti
di azienda) dellfIndustria, dellfAgricoltura e del
Commercio, della Previdenza e del Credito e dei Dipendenti
degli Enti Pubblici e comunque di quanti concorrono
alla produzione Nazionale.
Art. 2) Scopi precipui della C.I.S.N.A. sono quelli:
dellfaffermazione, del raggiungimento della giustizia
sociale nel riconoscimento della Nazione quale realta
economica e sociale i cui interessi coincidono perfettamente
con quelli dei lavoratori.
Art. 3) La C.I.S.N.A. si propone di realizzare i suoi
scopi:
A) Mediante lfazione Sindacale dei Lavoratori per
la regolamentazione contrattuale di tutta la categoria
a mezzo dei contratti collettivi di lavoro che abbiano
piena efficacia giuridica;
B) mediante la legislazione sociale che realizzi lfadeguato
sistema assistenziale e previdenziale per i lavoratori;
C) tendente alla elevazione tecnica e culturale dei
lavoratori ed alla preparazione degli stessi alla
partecipazione degli utili dellfazienda ed alla stesa
responsabilita direttiva dellfeconomia nazionale e
di quella aziendale.
Art. 4) La sede provvisoriamente e CAGLIARI.
TITOLO II
INDIPENDENZA DEI SINDACATI DAI PARTITI
Art. 5) La C.I.S.N.A. raggruppando sindacati che accettano
i postulati del sindacalismo nazionale, e orientata
verso la realizzazione della unita di azione di tutti
i lavoratori, come primo passo verso la unita sindacale
anche nel campo organizzativo al di fuori della ingerenza
dei partiti.
Art. 6) La C.I.S.N.A. e tutte le organizzazioni che
vi aderiscono, sono indipendenti da qualsiasi partito
e raggruppamento politico e dallo Stato. Sono ammessi
peraltro tutti gli orientamenti ideologici e di opinione
nellfinterno del Sindacato compatibili con lo Statuto.
Art. 7) Tutte le cariche sociali, nelle organizzazioni
confederali di ogni grado sono elettive e tutte le
decisioni debbono essere prese dai lavoratori nelle
rispettive assemblee.
Art. 8) Tutte le elezioni sindacali dovranno essere
effettuate mediante voto segreto e diretto.
Art. 9) In tutti i Sindacati nella cui attivita lavorativa
e occupata la mano dfopera femminile, le donne verranno
chiamate a far parte degli organismi dirigenti dei
Sindacati in relazione della loro importanza numerica.
Analogamente dicasi per i giovani lavoratori.
Art. 10) Hanno diritto al voto in tutti i gradi degli
organi sindacali, coloro che sono regolarmente iscritti
nei sindacati che aderiscono alla confederazione,
che abbiano prelevato la tessera confederale e siano
al corrente con i pagamenti delle quote sindacali.
TITOLO III
PATRIMONIO E CONTRIBUTI SOCIALI
Art. 11) Il patrimonio della Confederazione sara costituito
dai contributi che le varie Unioni Provinciali e Sindacati
Autonomi verseranno alla Confederazione nella misura
che sara fissata dai Congressi Nazionali e Provinciali,
nonche da qualsiasi altro bene che comunque ed a qualsiasi
titolo potra pervenire alla Confederazione.
Le Unioni Provinciali del Lavoro e le Federazioni
dei Sindacati Nazionali, sono amministrativamente
autonomi.
La C.I.S.N.A. ha facolta di esercitare sugli stessi
tutti i controlli amministrativi onde assicurarsi
della regolarita delle amministrazioni e della unita
dellfindirizzo nei sistemi contributivi.
Il contributo sindacale dovuto alla C.I.S.N.A. e fissato
dal Congresso Confederale, come pure i contributi
delle Federazioni o Sindacati Nazionali e delle Unioni
Italiane del Lavoro dovranno essere fissati dai rispettivi
Congressi.
Il contributo Confederale e pagato a mezzo tessera;
i contributi per gli altri organismi sindacali potranno
essere pagati mediante quote mensili.
TITOLO IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art.
12) La struttura organizzativa della C.I.S.N.A. e
costituita come appresso:
a) Sindacati comunali di categoria;
b) Sindacati Provinciali di categoria;
c) Federazione Nazionale di categoria e Sindacati
Nazionali di categoria i quali raggruppano nelle varie
formazioni, gli appartenenti a ciascuna branca di
attivita economica e produttiva.
Art. 13) I sindacati locali e Provinciali saranno
raggruppati per localita in UNIONE COMUNALE E PROVINCIALE
DEL LAVORO.
ORGANI DIRETTIVI
Art. 14) LfOrgano dirigente della C.I.S.N.A. e il
Congresso Confederale che dovra aver luogo almeno
ogni biennio ed ogni qualvolta sara richiesto dalla
Giunta Esecutiva.
Il Congresso delibera le direttive di orientamento
della organizzazione, elegge il Comitato di Presidenza
e la Giunta Esecutiva, approva i bilanci preventivi
e consuntivi, fissa la misure dei contributi sindacali
e costituisce il massimo Organo dirigente della organizzazione
ed approva le modifiche allo Statuto.
Art. 15) I delegati al Congresso sono eletti in pari
numero dalle Unioni Provinciali del Lavoro e dalle
Federazioni o Sindacati Nazionali di categoria in
numero proporzionale agli iscritti alle dette organizzazioni,
che verra fissato di volta in volta dal Comitato Direttivo
Centrale in rapporto allo sviluppo preso dalla organizzazione
ed alle conseguenti possibilita finanziarie delle
organizzazione stessa. Il Comitato Direttivo Centrale
elaborera al riguardo un dettagliato ordinamento per
la nomina dei delegati al Congresso.
Art. 16) Il Congresso e valido quando vi siano rappresentati
due terzi degli organizzati e decide a maggioranza
dei voti che rappresenta.
Art. 17) I delegati al Congresso saranno eletti rispettivamente
dai Congressi Provinciali delle Unioni Provinciali
del Lavoro e dai Congressi Nazionali delle Federazioni.
CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 18) Il Consiglio Nazionale e lfOrgano di direzione
della C.I.S.N.A. nel periodo che intercorre fra un
Congresso e lfaltro. Esso si riunisce almeno una volta
allfanno e ogni qualvolta lo richieda il Comitato
di Presidenza.
Il Consiglio Nazionale e composto dal Comitato di
Presidenza, dalla Giunta Esecutiva, dai Segretari
delle Federazioni Nazionali e dai Sindacati Nazionali
nonche dai Segretari delle Unioni Provinciali del
Lavoro.
Art. 19) Le decisioni del Consiglio Nazionale sono
prese a maggioranza di voti in base al numero dei
tesserati in regola con i pagamenti, rappresentati
dai membri del Consiglio Nazionale.
GIUNTA ESECUTIVA E PRESIDENZA CONFEDERALE
Art. 20) La Giunta Esecutiva e lfOrgano di Direzione
della C.I.S.N.A. ed e composta di 25 membri eletti
dal Congresso Confederale. Risponde della sua attivita
davanti al Congresso ed al Consiglio Nazionale e controlla
la applicazione da parte degli Organi Sindacali dipendenti
dalle rispettive direttive approvate nei detti Congressi.
Art. 21) La Presidenza Confederale e costituita da
tre membri e rappresenta a tutti gli effetti la Confederazione.
Assolve alla funzione di sovrintendere allfattivita
esecutiva della Confederazione stessa in attuazione
delle direttive deliberate dagli Organi rappresentativi
e forma il regolamento per la elezione delle cariche
sociali.
LA SEGRETERIA GENERALE
Art. 22) Si compone di un Segretario Generale il quale
assicura il funzionamento tecnico-organizzativo dei
servizi rispondendo alla Presidenza Confederale della
propria attivita.
Art. 23) La Presidenza e la Segreteria Generale provvedono
ad elaborare il regolamento dei servizi della Confederazione
in rapporto alle necessita assistenziali, di tutela
dei diritti dei lavoratori ed alla partecipazione
degli stessi alla vita economica del paese.
Provvedono altresi a stabilire i criteri riguardanti
la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro
e la materia delle controversie, sottoponendo alla
Giunta Esecutiva e successivamente al Congresso le
opportune deliberazioni riguardanti lfazione sindacale.
Art. 24) Lo sciopero, in rapporto alle norme vigenti
nella costituzione, e considerato un mezzo di difesa
dei lavoratori per lfesercizio dellfazione sindacale
rivolta alla tutela dei legittimi interessi della
categoria professionale.
La proclamazione dello sciopero dovra sempre peraltro
essere demandata alla decisione delle assemblee degli
Organi sindacali competenti, appositamente convocati.
LE FEDERAZIONI NAZIONALI E SINDACATI NAZIONALI
Art. 25) Le Federazioni Nazionali e Sindacati Nazionali
elaboreranno i propri Statuti sulla base dello Statuto
Confederale tenendo presente che gli organi direttivi
delle Federazioni dei Sindacati dovranno essere i
seguenti:
a) Il Congresso Nazionale al quale parteciperanno
tutti i delegati dei sindacati provinciali;
b) Il Consiglio Nazionale della Federazione e costituito
da tutti i Segretari dei Sindacati Provinciali della
categoria;
c) La Giunta Esecutiva della Federazione e la Segreteria
della Federazione con i poteri analoghi a quelli confederali.
UNIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Art. 26) Le Unioni Provinciali del Lavoro raggruppano
tutti i Sindacati della Provincia e sono gli Organi
Provinciali della C.I.S.N.A. Hanno funzione di coordinamento
e di rappresentanza del movimento sindacale nella
provincia e provvedono in modo particolare alla organizzazione
nonche alla costituzione dei nuovi sindacati per le
categorie che ne fossero ancora privi. Le Unioni Provinciali
del Lavoro svolgono localmente lfattivita assistenziale
preordinando gli opportuni organi di assistenza per
la tutela dei lavoratori non solo sul piano della
stipulazione dei contratti di lavoro di competenza
provinciale, ma altresi per lfapplicazione delle norme
riguardanti la tutela di lavoro derivanti da contratti
nazionali o da leggi. Le Unioni del Lavoro cureranno
in modo particolare il controllo degli Organi assistenziali
e previdenziali esistenti per i lavoratori nonche
degli uffici di collocamento.
Art. 27) LE Unioni Provinciali del Lavoro potranno
costituire in tutti i Comuni della Provincia, Unioni
Comunali del Lavoro.
Art. 28) Gli Organi Direttivi delle Unioni Provinciali
del Lavoro sono i seguenti:
a) Congresso Provinciale al quale partecipano tutti
i Sindacati della provincia con un delegato per ogni
100 iscritti o frazione di cento, con un massimo di
cinque deleghe;
b) La Giunta Esecutiva Provinciale dellfUnione del
Lavoro eletta dal Congresso, composta da nove a quindici
membri a seconda dellfimportanza della singola organizzazione;
c) La Segreteria dellfUnione del Lavoro costituita
da uno o piu Segretari fra i quali un Segretario responsabile,
eletto preferenziale in seno alla Giunta suddetta.
Art. 29) Le Unioni Comunali del Lavoro avranno anchfesse,
limitatamente alla loro circoscrizione territoriale,
gli organi direttivi di cui allfarticolo precedente.
COMMISSIONI INTERNE E SINDACATI
Art. 30) Le Unioni Provinciali del Lavoro ed i Sindacati
Comunali e Provinciali, cureranno i contatti con le
Commissioni interne al fine di stabilire un costante
collegamento con le stesse e rendere sempre piu tali
organismi, Organi Sindacali di Categoria.
Art. 31) La stipulazione dei contratti collettivi
di lavoro spetta alle organizzazioni di categoria,
secondo la loro specifica competenza territoriale;
e cioe alle Federazioni Nazionali o Sindacati Nazionali
per tutto il territorio dello Stato Italiano o di
piu provincie; ai Sindacati provinciali e comunali
per la rispettiva circoscrizione.
Art. 32) Prima di avanzare ai datori di lavoro le
proposte di contratto collettivo il relativo schema
di proposta verra comunicato tempestivamente dai Sindacati
Comunali a quelli Provinciali e da questi alle Federazioni
Nazionali. Le Federazioni Nazionali terranno poi al
corrente la Confederazione di tutte le trattative
contrattuali dalle stesse effettuate.
Art. 33) Sono di Competenza della Confederazione e
delle Unioni periferiche di questa (secondo la rispettiva
competenza territoriale) quei contratti collettivi
od accordi Sindacali che interessano diverse Federazioni
o Sindacati Nazionali di Categoria, o riguardano materie
assistenziali e previdenziali di ordine generale che
esulano normalmente dalla specifica competenza dei
contratti collettivi di categoria.
Le organizzazioni Confederali Comunali sottoporranno
preventivamente detti schemi di proposta di contratto
o di accordo a quelle provinciali e questi alla Confederazione
secondo la rispettiva competenza territoriale.
Art. 34) La Confederazione puo affiancare con propri
rappresentanti lfazione dei delegati delle organizzazioni
di Categoria alle trattative contrattuali onde sostenere
le legittime rivendicazioni dei lavoratori.
Art. 35) La Confederazione studiera ed elaborera il
perfezionamento della legislazione sociale e viene
a tale riguardo autorizzata e delegata da tutte le
Organizzazioni aderenti a partecipare alle riunioni
indette da vari Organi della Pubblica Amministrazione
e dello Stato per le materie che interessano i lavoratori.
Art. 36) Per quanto non contemplato nel presente Statuto,
prevalgono le leggi.
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