CONTRATTO
INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMPARTO SANITA' |
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Art.
1 |
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VIGENZA
E VALIDITA' DEL CONTRATTO |
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Il
presente contratto integrativo e' definito in base
a quanto previsto nell'art. 4 del C.C.N.L. firmato
in data 07.04.1999, pubblicato sulla G.U. n. 90 del
19.04.1999, ed in riferimento a quanto disposto dall'art.
45 del D.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni. E' valido per il periodo 01.01.1998
/ 31.12.2001 per la parte normativa, e dal 01.01.1998
al 31.12.1999 per la parte economica; si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato dell'area del comparto
dell'Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, ed entra
in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione,
nel rispetto dei tempi e delle procedure previsti
dall'art. 5 del C.C.N.L..
E' fatta salva, comunque, la facolta di una delle
parti di richiederne la revisione almeno tre mesi
prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario,
e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti. Le parti si incontreranno,
in delegazione trattante, con cadenza trimestrale,
per verificare la corretta applicazione degli accordi
sottoscritti, e per la sua eventuale interpretazione
autentica.
Incontri, di norma con cadenza trimestrale, dovranno
essere tenuti a livello di Servizio, Presidio e Distretto
per l'esame di problematiche specifiche riguardanti
le predette strutture. |
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Art.
2 |
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SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI |
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Per
effetto della legge n. 146 del 12 giugno 19900 e del
C.C.N.L. - Comparto Sanita - del 1 settembre 1995
si riconferma la validita dell'Accordo decentrato
sottoscritto in data 20.03.1996 in relazione ai servizi
pubblici essenziali (Allegato 1). |
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Art.
3 |
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INCENTIVAZIONE
DELLA PRODUTTIVITA' |
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Le
parti concordano sulla esigenza prioritaria di utilizzare
l'istituto in esame per il miglioramento della produttivita,
basato sulla realizzazione di precisi programmi che
privilegino il campo della prevenzione pur non tralasciando
il miglioramento delle attivita specialistiche ambulatoriali,
le aree di ricovero e quelle dei settori amministrativi
nel complesso, nel rispetto del Piano Generale d'Azienda.
Al fine di incentivare il personale il CCNL prevede
l'assegnazione delle risorse previste dall'art. 38,
comma 3, il cui ammontare risulta indicato nella scheda
n. 1 dell'allegato 3.
In merito alla ripartizione si conviene che il fondo,
nella misura determinata dall'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 38 citato, combinato disposto dei
commi 3, 4, 5, per il 50% sara destinato a finanziare
la produttivita per programmi e progetti, e per il
restante 50% per la produttivita collettiva. In prima
applicazione (anno 1998/1999) il fondo risulta ammontare
a 4.500.000.000 (comprensivi delle economie di trasformazione
tempo pieno/tempo parziale), e per la produttivita
per programmi e per progetti e da ritenersi valido
il Verbale di Accordo sottoscritto in data 23.11.99,
che viene allegato al presente accordo (Allegato 7),
con la precisazione che la liquidazione del progetto
generale aziendale dovra essere effettuata entro 60
giorni dalla entrata in vigore del presente Contratto
integrativo.
L'assegnazione dell'importo relativo alla produttivita
collettiva avverra sulla base di criteri uniformi
di valutazione, in riferimento al completo o parziale
raggiungimento dei risultati attesi previsti nel P.G.A.
e/o di quanto previsto nelle schede di budget, ed
in via esclusiva si fara riferimento al budget per
i Servizi Amministrativi, per il periodo preso in
considerazione.
La valutazione sara affidata al Nucleo di Valutazione
interna ed al Controllo di gestione, previa relazione
annuale da parte dei Responsabili delle diverse strutture
e/o Unita Operative.
In considerazione del fatto che il processo di budgeting,
tuttora in fase sperimentale, potrebbe non consentire
di definire in maniera compiuta una reale verifica
del raggiungimento dei risultati, le parti concordano
che il tal caso determineranno nuovi criteri di attribuzione
della quota relativa alla produttivita collettiva.
A) Produttivita collettiva.
Il fondo sara ripartito tra le diverse categorie rivestite
dal personale presente nell'Unita Operativa sulla
base di una scala di valori secondo la sottoelencata
tabella
Categorie Quote
A 1,00
B 1,10
Bs 1,21
C 1,40
D 1,57
Ds 1,73
Gli importi da distribuire saranno
determinati in misura proporzionale al raggiungimento
degli obiettivi assegnati. Viene fissato quale valore
minimo accettabile di raggiungimento dell'obiettivo
il 30% e quale valore atteso una percentuale non inferiore
all'85%. Pertanto:
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi Percentuale
delle quote da erogare
< al 30% 0
> dal 30% < all'85% In misura direttamente proporzionale
> dall'85% 100% All'interno di ogni Centro di Responsabilita
e/o Unita Operativa, l'importo assegnato, e risultante
dall'applicazione dei parametri sopra riportati, sara
distribuito sulla base dei giorni di presenza in servizio
per ciascun operatore. Nel computo non si dovra tenere
conto dei giorni di congedo ordinario, gravidanza,
permessi sindacali, infortunio sul lavoro.
B) Produttivita per programmi e/o progetti.
Nella predisposizione dei propri programmi e/o progetti,
i Responsabili delle diverse strutture e/o Unita Operative
dovranno evidenziare i seguenti aspetti: a) l'obiettivo
da perseguire, la sua rispondenza alle necessita dell'Azienda
e la coincidenza con i programmi del P.G.A. e/o di
budget; b) il programma operativo ed i tempi di attuazione;
c) l'impegno di risorse umane e strumentali; d) gli
indicatori su cui basare le successive valutazioni. |
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Art.
4 |
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ASSEGNAZIONE
FONDI E CRITERI RIPARTIZIONE RISORSE ARTT. 38 E 39
(art. 4 punto II) |
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nel
caso in cui dovessero ricorrere i presupposti di cui
all'art. 43, L. 449/1997, col ricorso a prestazioni
lavorative in convenzione, le eventuali economie che
si determinano alla fine dell'esercizio per il 50%
saranno destinate all'incremento del fondo sulla produttivita
di cui al precedente art. 2.
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, vanno assegnate
al personale presente nella U.O. nella misura del
20% in relazione alle effettive giornate lavorate.
In presenza di avanzo di amministrazione (utile d'esercizio),
il 10% dell'importo sara destinato ad incrementare
i fondi per la produttivita.
Gli importi relativi al trattamento economico accessorio
attribuito a personale trasferito in attuazione di
processi di decentramento e/o di delega di funzioni,
saranno assegnati ai fondi per la incentivazione della
produttivita per il 50%, e per il restante 50% ad
incrementare i fondi di cui all'art. 39 del C.C.N.L..
Nel caso si verifichino le condizioni di cui al punto
2/II dell'art. 4 del CCNL, per cui l'Azienda potra
disporre di ulteriori risorse per incrementare i fondi
di cui agli artt. 38 e 39 del medesimo contratto,
le parti convengono di ripartire tali risorse secondo
i seguenti criteri:
- il 50% di ogni voce sara attribuita al fondo per
il finanziamento dei trattamenti accessori;
- il restante 50% sara attribuito al fondo di cui
all'art. 39. |
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Art.
5 |
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SPOSTAMENTO
DI FONDI |
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Nel
caso in cui l'Azienda ritenesse opportuno procedere
allo spostamento di risorse tra i fondi, o si ritenesse
necessaria la loro rideterminazione, in conseguenza
di riduzione di organico a seguito di stabili processi
di riorganizzazione derivanti dalla programmazione
sanitaria regionale, ne dovranno preventivamente essere
informate le parti firmatarie del presente Accordo,
che entro cinque giorni decideranno se richiedere
l'attivazione della contrattazione integrativa o se
esprimere parere favorevole; in caso di mancato riscontro
entro il termine precedentemente indicato e da intendersi
acquisito il parere favorevole.
La procedura di cui al comma precedente e vincolante
per l'Azienda. |
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Art.
6 |
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ORARIO
DI LAVORO |
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Fermo
quanto previsto dall'art. 26 del CCNL, le parti convengono
di applicare per quanto attiene l'orario di lavoro
del personale, l'accordo che si allega (Allegato 2).
Si ritiene peraltro di ribadire che nella articolazione
dell'orario di lavoro, si dovra tenere conto dell'ampliamento
della fruibilita dei servizi da parte dell'utenza,
prevedendo per questo la possibilita di erogazione
dei servizi sanitari ed amministrativi anche nelle
ore pomeridiane per il maggior numero dei giorni della
settimana.
L'orario dovra anche essere improntato in modo da
tendere all'eliminazione delle liste d'attesa. Le
parti raccomandano che nelle strutture nelle quali
le esigenze di servizio prevedono la presenza del
personale nell'arco delle 24 ore e per 7 giorni alla
settimana, la turnazione dello stesso sia improntata
a criteri di obiettivita ed equita tenendo conto di
quanto la legge prevede per i portatori di handicap,
per le lavoratrici madri e per le associazioni di
volontariato. Laddove possibile si raccomanda la valutazione
anche delle singole esigenze al fine dell'applicazione
di un orario flessibile.
Per particolari esigenze, o laddove si presentino
periodi limitati durante i quali sia necessaria una
maggiore presenza in servizio del personale, il lavoro
puo essere articolato secondo i criteri indicati nel
comma c) dell'art. 26 del CCNL; in tal caso ne dovranno
essere informate le OO.SS. firmatarie del CCNL e la
RSU.
In attuazione dell'art. 27 del CCNL, in via di sperimentazione
si conviene che in una struttura di ogni Presidio
Ospedaliero e in una unita operativa del Distretto,
operanti in regime di orario articolato in piu turni
o secondo una programmazione plurisettimanale, per
un periodo di tre mesi il personale addetto dovra
prestare l'orario di lavoro ridotto alle 35 ore settimanali.
L'individuazione delle strutture sara concordata con
le OO.SS. e la RSU.
Il Responsabile della struttura prescelta dovra predisporre
una relazione sull'andamento della sperimentazione
per le opportune valutazioni, le cui risultanze verranno
portate a conoscenza delle OO.SS. firmatarie e della
RSU. |
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Art.
7 |
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ATTIVITA'
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Vista
l'importanza che il Decreto Legislativo n. 229 del
19.06.1999 attribuisce al costante aggiornamento professionale
del personale ed in attuazione di quanto previsto
dall'art. 4, punto V, del CCNL, le parti concordano
sulla necessita di destinare mezzi finanziari all'attivita
formativa del personale quale risorsa strategica per
il miglioramento dei servizi all'utenza.
Le iniziative di formazione devono avere anche lo
scopo di allineare la preparazione del personale alle
innovazioni tecnologiche, nonche alle conseguenze
dei processi di disattivazione o riqualificazione
e di riconversione dei servizi, in modo da assicurare
sempre la qualita delle prestazioni al cittadino utente.
Si concorda sulla opportunita di estendere al maggior
numero di dipendenti l'attivita di aggiornamento,
ed a tal fine si privilegia quella obbligatoria a
favore di categorie omogenee di personale.
Pertanto l'Azienda attivera corsi di aggiornamento
- qualificazione del personale nell'ambito delle proprie
strutture, utilizzando professionalita esistenti al
suo interno e/o professionalita esterne qualificate.
Entro il mese di novembre di ogni anno, con valenza
per l'anno successivo, l'Azienda presentera il piano
per l'aggiornamento professionale obbligatorio del
personale, indicando le risorse che vi verranno destinate.
In fase di prima attuazione, per l'anno 2000 si prevede
l'aggiornamento e la riqualificazione professionale
di tutto il personale infermieristico e di quello
inserito nel reparto di "Unita Spinale".
Si prevede ancora l'attivazione della formazione permanente
sulla utilizzazione dei supporti informatici estesa
a tutto il personale.
Per la programmazione della formazione e dell'aggiornamento
permanente viene prevista una commissione paritetica
composta da tre componenti rappresentanti delle OO.SS.
e della RSU e numero tre componenti in rappresentanza
dell'Azienda USL n. 8 .- Cagliari.
Per il primo anno di attivita la commissione dovra
presentare il proprio programma entro 30 giorni dalla
sua costituzione. |
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Art.
8 |
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RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE |
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Al
fine dell'applicazione di quanto previsto dall'art.
23, comma 10, del CCNL, le parti concordano che l'elevazione
del contingente del personale al quale puo essere
consentito il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo
pieno a quello a tempo parziale, stabilito nel 25%
dall'8 comma del medesimo articolo, puo essere elevato
fino al 30% in caso di particolari situazioni organizzative,
quali: esubero di organico per determinate categorie
e/o profili professionali, progressiva riduzione di
attivita, ridimensionamento di una struttura, ecc.,
oppure in presenza di particolari gravi documentate
situazioni familiari (gravi infermita di familiari,
genitori, figli e coniuge) che determinano necessita
di prestazioni di assistenza da parte del dipendente,
necessita da parte del dipendente di sottoporsi a
prestazioni sanitarie ripetute, studi superiori che
impongono frequenza. |
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Art.
10 |
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LAVORO
STRAORDINARIO |
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Le
parti confermano che il ricorso alle prestazioni di
lavoro straordinario non puo essere considerato come
fattore di programmazione del lavoro.
Pertanto il ricorso ad esso deve avere carattere eccezionale
e destinato a far fronte ad esigenze improvvise e
non ipotizzabili all'atto della predisposizione degli
orari di lavoro.
Viene ribadito che il limite individuale per il ricorso
all'istituto di cui trattasi e di 180 ore annuali,
per ciascun dipendente.
Le risorse per la remunerazione del lavoro straordinario
sono quelle individuate applicando i criteri di cui
all'art. 38, commi 1 e 2, del CCNL.
Fermo restando quanto ulteriormente regolamentato
dall'art. 34 del Contratto, si conviene che il tetto
di cui al comma 3 del presente articolo puo essere
superato, per non piu del 5% del personale in servizio,
e portato sino al limite massimo 250 ore annuali.
Il superamento dovra essere limitato al solo personale
che viene richiamato in servizio per pronta disponibilita.
Resta inteso che le prestazioni di lavoro straordinario
derivanti da attivita obbligatorie per legge, quali
elezioni, referendum ecc., non dovranno essere considerate
nel monte orario e verranno retribuite, salvo che
il dipendente non ne richieda il recupero.
Nel caso in cui si presentino situazioni per le quali
devono essere immancabilmente richieste in via del
tutto eccezionale prestazioni di lavoro straordinario
ad altro tipo di personale, al di sopra del monte
orario, le ore relative dovranno essere recuperate.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa
integrale riferimento al CCNL vigente e, per quanto
applicabile, alla regolamentazione attualmente vigente
in questa Azienda USL n. 8 di Cagliari.
La puntuale applicazione della regolamentazione dell'istituto
dello straordinario e demandata al Dirigente responsabile
dell'Unita operativa, che puo disporre di 35 ore di
straordinario pro capite. Eventuali ulteriori necessita
dovranno essere contrattate. |
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Art.
11 |
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TRATTAMENTI
ACCESSORI |
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I
fondi relativi al finanziamento dei trattamenti accessori,
costituiti nel rispetto di quanto previsto dall'art.
38 del CCNL, sono riportati nelle schede 1, 2 e 3
dell'allegato 3.
Cosi come previsto dal citato art. 38, comma 2, sono
confermate tutte le indennita per particolari condizioni
di lavoro.
Per la loro regolamentazione, le parti concordano
nell'applicazione dei medesimi accordi decentrati
sottoscritti in data 20.03.1996, 10.07.1996 e 25.07.1996
con l'Amministrazione di questa Azienda USL n. 8,
con la precisazione, per quanto attiene alla indennita
di turno, che una volta adottato da parte dell'Azienda,
Presidio, Reparto o Struttura il modello organizzativo,
questo rappresenta l'equilibrio da tenere sempre presente
per qualunque situazione.
Pertanto al personale chiamato a svolgere l'orario
in esso previsto, deve essere attribuita l'indennita
prevista dal CCNL, sia per i tre turni che per i due
turni, salvo che si riscontri che lo squilibrio e
stato determinato da attivita posta in essere dal
dipendente.
Ad integrazione di quanto piu sopra esposto si concorda
sulla estensione al personale infermieristico ed autista
addetto al Servizio 118, dell'indennita prevista per
il personale addetto alle Rianimazioni, preso atto
che i relativi costi sono assicurati da apposito finanziamento
regionale.
Per quanto attiene l'applicazione delle indennita
di turno vengono ulteriormente individuati i tecnici
di laboratorio del "P.O. S. Giovanni", nonche
gli autisti e gli infermieri adibiti al 118 (compreso
il personale della centrale operativa).
Per quanto riguarda lo sviluppo dell'articolazione
dei turni (turni equilibrati), il periodo deve intendersi
riferito al mese.
In relazione alle indennita previste per particolari
condizioni di lavoro si concorda di prevederne, a
verifica e in presenza di eventuali disponibilita
del fondo, l'estensione ad ulteriori strutture. |
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Art.
12 |
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PROGRESSIONE
DI CARRIERA VERTICALE ED ORIZZONTALE |
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La
progressione di carriera verticale e orizzontale di
cui agli artt. 16, 17 e 35 del CCNL viene regolamentata
sulla base delle indicazioni contenute rispettivamente
negli Allegati 4 e 5. |
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Art.
13 |
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REGOLAMENTO
INCARICO E ATTIVITA' DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (R.L.S.) |
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L'individuazione,
l'attribuzione dell'incarico e l'attivita dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza sono regolamentati
come da allegato 6. |
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Art.
14 |
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COMMISSIONE
PARITETICA |
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Le
parti concordano di costituire in attuazione del presente
contratto, come strumento costante di lavoro, una
commissione paritetica composta da quattro rappresentanti
delle OO.SS. e della RSU e da quattro rappresentanti
dell'Amministrazione, anche con funzioni di osservatorio,
con competenze propositive, oltre che di approfondimento,
sulle seguenti materie:
1. Dotazioni organiche
2. Organizzazione del lavoro
3. Incentivazione della produttivita
4. Formazione, riqualificazione e aggiornamento e
aggiornamento del personale
5. Orario di servizio e di lavoro
6. Personale adibito a mansioni non attinenti alla
qualifica ricoperta a seguito di parere espresso dal
medico competente e/o dal collegio medico legale
7. Problematiche riguardanti il personale ausiliario
socio-sanitario e dei servizi economali.
I punti 3, 4 e 5 dovranno essere oggetto di specifica
regolamentazione, la cui proposta e a cura della commissione.
La commissione potra altresi avanzare proposte in
relazione ad altri istituti regolamentati dal presente
contratto integrativo.
Le determinazioni della Commissione saranno sottoposte
a contratta-zione integrativa tra le parti per gli
istituti previsti dalla contrattazione decentrata. |
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NORME
DI RINVIO |
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Per
quanto riguarda i punti VI e VII dell'art. 4 del CCNL,
si fa espresso rinvio alla contrattazione integrativa
conseguente l'attuazione delle procedure indicate
nel precedente articolo 13. |
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