CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMPARTO SANITA'
 
Art. 1
 
VIGENZA E VALIDITA' DEL CONTRATTO
 
Il presente contratto integrativo e' definito in base a quanto previsto nell'art. 4 del C.C.N.L. firmato in data 07.04.1999, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 19.04.1999, ed in riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del D.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. E' valido per il periodo 01.01.1998 / 31.12.2001 per la parte normativa, e dal 01.01.1998 al 31.12.1999 per la parte economica; si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'area del comparto dell'Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione, nel rispetto dei tempi e delle procedure previsti dall'art. 5 del C.C.N.L..
E' fatta salva, comunque, la facolta di una delle parti di richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario, e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Le parti si incontreranno, in delegazione trattante, con cadenza trimestrale, per verificare la corretta applicazione degli accordi sottoscritti, e per la sua eventuale interpretazione autentica.
Incontri, di norma con cadenza trimestrale, dovranno essere tenuti a livello di Servizio, Presidio e Distretto per l'esame di problematiche specifiche riguardanti le predette strutture.
 
Art. 2
 
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
 
Per effetto della legge n. 146 del 12 giugno 19900 e del C.C.N.L. - Comparto Sanita - del 1 settembre 1995 si riconferma la validita dell'Accordo decentrato sottoscritto in data 20.03.1996 in relazione ai servizi pubblici essenziali (Allegato 1).
 
Art. 3
 
INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'
 
Le parti concordano sulla esigenza prioritaria di utilizzare l'istituto in esame per il miglioramento della produttivita, basato sulla realizzazione di precisi programmi che privilegino il campo della prevenzione pur non tralasciando il miglioramento delle attivita specialistiche ambulatoriali, le aree di ricovero e quelle dei settori amministrativi nel complesso, nel rispetto del Piano Generale d'Azienda.
Al fine di incentivare il personale il CCNL prevede l'assegnazione delle risorse previste dall'art. 38, comma 3, il cui ammontare risulta indicato nella scheda n. 1 dell'allegato 3.
In merito alla ripartizione si conviene che il fondo, nella misura determinata dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38 citato, combinato disposto dei commi 3, 4, 5, per il 50% sara destinato a finanziare la produttivita per programmi e progetti, e per il restante 50% per la produttivita collettiva. In prima applicazione (anno 1998/1999) il fondo risulta ammontare a 4.500.000.000 (comprensivi delle economie di trasformazione tempo pieno/tempo parziale), e per la produttivita per programmi e per progetti e da ritenersi valido il Verbale di Accordo sottoscritto in data 23.11.99, che viene allegato al presente accordo (Allegato 7), con la precisazione che la liquidazione del progetto generale aziendale dovra essere effettuata entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente Contratto integrativo.
L'assegnazione dell'importo relativo alla produttivita collettiva avverra sulla base di criteri uniformi di valutazione, in riferimento al completo o parziale raggiungimento dei risultati attesi previsti nel P.G.A. e/o di quanto previsto nelle schede di budget, ed in via esclusiva si fara riferimento al budget per i Servizi Amministrativi, per il periodo preso in considerazione.
La valutazione sara affidata al Nucleo di Valutazione interna ed al Controllo di gestione, previa relazione annuale da parte dei Responsabili delle diverse strutture e/o Unita Operative.
In considerazione del fatto che il processo di budgeting, tuttora in fase sperimentale, potrebbe non consentire di definire in maniera compiuta una reale verifica del raggiungimento dei risultati, le parti concordano che il tal caso determineranno nuovi criteri di attribuzione della quota relativa alla produttivita collettiva.
A) Produttivita collettiva.
Il fondo sara ripartito tra le diverse categorie rivestite dal personale presente nell'Unita Operativa sulla base di una scala di valori secondo la sottoelencata tabella
Categorie Quote
A 1,00
B 1,10
Bs 1,21
C 1,40
D 1,57
Ds 1,73

Gli importi da distribuire saranno determinati in misura proporzionale al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Viene fissato quale valore minimo accettabile di raggiungimento dell'obiettivo il 30% e quale valore atteso una percentuale non inferiore all'85%. Pertanto:
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi Percentuale delle quote da erogare
< al 30% 0
> dal 30% < all'85% In misura direttamente proporzionale
> dall'85% 100% All'interno di ogni Centro di Responsabilita e/o Unita Operativa, l'importo assegnato, e risultante dall'applicazione dei parametri sopra riportati, sara distribuito sulla base dei giorni di presenza in servizio per ciascun operatore. Nel computo non si dovra tenere conto dei giorni di congedo ordinario, gravidanza, permessi sindacali, infortunio sul lavoro.
B) Produttivita per programmi e/o progetti.
Nella predisposizione dei propri programmi e/o progetti, i Responsabili delle diverse strutture e/o Unita Operative dovranno evidenziare i seguenti aspetti: a) l'obiettivo da perseguire, la sua rispondenza alle necessita dell'Azienda e la coincidenza con i programmi del P.G.A. e/o di budget; b) il programma operativo ed i tempi di attuazione; c) l'impegno di risorse umane e strumentali; d) gli indicatori su cui basare le successive valutazioni.

 
 Art. 4
 
ASSEGNAZIONE FONDI E CRITERI RIPARTIZIONE RISORSE ARTT. 38 E 39
(art. 4 punto II) 
 
 nel caso in cui dovessero ricorrere i presupposti di cui all'art. 43, L. 449/1997, col ricorso a prestazioni lavorative in convenzione, le eventuali economie che si determinano alla fine dell'esercizio per il 50% saranno destinate all'incremento del fondo sulla produttivita di cui al precedente art. 2.
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, vanno assegnate al personale presente nella U.O. nella misura del 20% in relazione alle effettive giornate lavorate.
In presenza di avanzo di amministrazione (utile d'esercizio), il 10% dell'importo sara destinato ad incrementare i fondi per la produttivita.
Gli importi relativi al trattamento economico accessorio attribuito a personale trasferito in attuazione di processi di decentramento e/o di delega di funzioni, saranno assegnati ai fondi per la incentivazione della produttivita per il 50%, e per il restante 50% ad incrementare i fondi di cui all'art. 39 del C.C.N.L..
Nel caso si verifichino le condizioni di cui al punto 2/II dell'art. 4 del CCNL, per cui l'Azienda potra disporre di ulteriori risorse per incrementare i fondi di cui agli artt. 38 e 39 del medesimo contratto, le parti convengono di ripartire tali risorse secondo i seguenti criteri:
- il 50% di ogni voce sara attribuita al fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori;
- il restante 50% sara attribuito al fondo di cui all'art. 39.
 
 Art. 5
 
SPOSTAMENTO DI FONDI 
 
 Nel caso in cui l'Azienda ritenesse opportuno procedere allo spostamento di risorse tra i fondi, o si ritenesse necessaria la loro rideterminazione, in conseguenza di riduzione di organico a seguito di stabili processi di riorganizzazione derivanti dalla programmazione sanitaria regionale, ne dovranno preventivamente essere informate le parti firmatarie del presente Accordo, che entro cinque giorni decideranno se richiedere l'attivazione della contrattazione integrativa o se esprimere parere favorevole; in caso di mancato riscontro entro il termine precedentemente indicato e da intendersi acquisito il parere favorevole.
La procedura di cui al comma precedente e vincolante per l'Azienda.
 
 Art. 6
ORARIO DI LAVORO
Fermo quanto previsto dall'art. 26 del CCNL, le parti convengono di applicare per quanto attiene l'orario di lavoro del personale, l'accordo che si allega (Allegato 2).
Si ritiene peraltro di ribadire che nella articolazione dell'orario di lavoro, si dovra tenere conto dell'ampliamento della fruibilita dei servizi da parte dell'utenza, prevedendo per questo la possibilita di erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi anche nelle ore pomeridiane per il maggior numero dei giorni della settimana.
L'orario dovra anche essere improntato in modo da tendere all'eliminazione delle liste d'attesa. Le parti raccomandano che nelle strutture nelle quali le esigenze di servizio prevedono la presenza del personale nell'arco delle 24 ore e per 7 giorni alla settimana, la turnazione dello stesso sia improntata a criteri di obiettivita ed equita tenendo conto di quanto la legge prevede per i portatori di handicap, per le lavoratrici madri e per le associazioni di volontariato. Laddove possibile si raccomanda la valutazione anche delle singole esigenze al fine dell'applicazione di un orario flessibile.
Per particolari esigenze, o laddove si presentino periodi limitati durante i quali sia necessaria una maggiore presenza in servizio del personale, il lavoro puo essere articolato secondo i criteri indicati nel comma c) dell'art. 26 del CCNL; in tal caso ne dovranno essere informate le OO.SS. firmatarie del CCNL e la RSU.
In attuazione dell'art. 27 del CCNL, in via di sperimentazione si conviene che in una struttura di ogni Presidio Ospedaliero e in una unita operativa del Distretto, operanti in regime di orario articolato in piu turni o secondo una programmazione plurisettimanale, per un periodo di tre mesi il personale addetto dovra prestare l'orario di lavoro ridotto alle 35 ore settimanali. L'individuazione delle strutture sara concordata con le OO.SS. e la RSU.
Il Responsabile della struttura prescelta dovra predisporre una relazione sull'andamento della sperimentazione per le opportune valutazioni, le cui risultanze verranno portate a conoscenza delle OO.SS. firmatarie e della RSU.
Art. 7
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Vista l'importanza che il Decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999 attribuisce al costante aggiornamento professionale del personale ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, punto V, del CCNL, le parti concordano sulla necessita di destinare mezzi finanziari all'attivita formativa del personale quale risorsa strategica per il miglioramento dei servizi all'utenza.
Le iniziative di formazione devono avere anche lo scopo di allineare la preparazione del personale alle innovazioni tecnologiche, nonche alle conseguenze dei processi di disattivazione o riqualificazione e di riconversione dei servizi, in modo da assicurare sempre la qualita delle prestazioni al cittadino utente.
Si concorda sulla opportunita di estendere al maggior numero di dipendenti l'attivita di aggiornamento, ed a tal fine si privilegia quella obbligatoria a favore di categorie omogenee di personale.
Pertanto l'Azienda attivera corsi di aggiornamento - qualificazione del personale nell'ambito delle proprie strutture, utilizzando professionalita esistenti al suo interno e/o professionalita esterne qualificate.
Entro il mese di novembre di ogni anno, con valenza per l'anno successivo, l'Azienda presentera il piano per l'aggiornamento professionale obbligatorio del personale, indicando le risorse che vi verranno destinate.
In fase di prima attuazione, per l'anno 2000 si prevede l'aggiornamento e la riqualificazione professionale di tutto il personale infermieristico e di quello inserito nel reparto di "Unita Spinale". Si prevede ancora l'attivazione della formazione permanente sulla utilizzazione dei supporti informatici estesa a tutto il personale.
Per la programmazione della formazione e dell'aggiornamento permanente viene prevista una commissione paritetica composta da tre componenti rappresentanti delle OO.SS. e della RSU e numero tre componenti in rappresentanza dell'Azienda USL n. 8 .- Cagliari.
Per il primo anno di attivita la commissione dovra presentare il proprio programma entro 30 giorni dalla sua costituzione.
Art. 8
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 10, del CCNL, le parti concordano che l'elevazione del contingente del personale al quale puo essere consentito il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale, stabilito nel 25% dall'8 comma del medesimo articolo, puo essere elevato fino al 30% in caso di particolari situazioni organizzative, quali: esubero di organico per determinate categorie e/o profili professionali, progressiva riduzione di attivita, ridimensionamento di una struttura, ecc., oppure in presenza di particolari gravi documentate situazioni familiari (gravi infermita di familiari, genitori, figli e coniuge) che determinano necessita di prestazioni di assistenza da parte del dipendente, necessita da parte del dipendente di sottoporsi a prestazioni sanitarie ripetute, studi superiori che impongono frequenza.
Art. 10
LAVORO STRAORDINARIO
Le parti confermano che il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario non puo essere considerato come fattore di programmazione del lavoro.
Pertanto il ricorso ad esso deve avere carattere eccezionale e destinato a far fronte ad esigenze improvvise e non ipotizzabili all'atto della predisposizione degli orari di lavoro.
Viene ribadito che il limite individuale per il ricorso all'istituto di cui trattasi e di 180 ore annuali, per ciascun dipendente.
Le risorse per la remunerazione del lavoro straordinario sono quelle individuate applicando i criteri di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del CCNL.
Fermo restando quanto ulteriormente regolamentato dall'art. 34 del Contratto, si conviene che il tetto di cui al comma 3 del presente articolo puo essere superato, per non piu del 5% del personale in servizio, e portato sino al limite massimo 250 ore annuali. Il superamento dovra essere limitato al solo personale che viene richiamato in servizio per pronta disponibilita. Resta inteso che le prestazioni di lavoro straordinario derivanti da attivita obbligatorie per legge, quali elezioni, referendum ecc., non dovranno essere considerate nel monte orario e verranno retribuite, salvo che il dipendente non ne richieda il recupero.
Nel caso in cui si presentino situazioni per le quali devono essere immancabilmente richieste in via del tutto eccezionale prestazioni di lavoro straordinario ad altro tipo di personale, al di sopra del monte orario, le ore relative dovranno essere recuperate.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa integrale riferimento al CCNL vigente e, per quanto applicabile, alla regolamentazione attualmente vigente in questa Azienda USL n. 8 di Cagliari.
La puntuale applicazione della regolamentazione dell'istituto dello straordinario e demandata al Dirigente responsabile dell'Unita operativa, che puo disporre di 35 ore di straordinario pro capite. Eventuali ulteriori necessita dovranno essere contrattate.
Art. 11
TRATTAMENTI ACCESSORI
I fondi relativi al finanziamento dei trattamenti accessori, costituiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del CCNL, sono riportati nelle schede 1, 2 e 3 dell'allegato 3.
Cosi come previsto dal citato art. 38, comma 2, sono confermate tutte le indennita per particolari condizioni di lavoro.
Per la loro regolamentazione, le parti concordano nell'applicazione dei medesimi accordi decentrati sottoscritti in data 20.03.1996, 10.07.1996 e 25.07.1996 con l'Amministrazione di questa Azienda USL n. 8, con la precisazione, per quanto attiene alla indennita di turno, che una volta adottato da parte dell'Azienda, Presidio, Reparto o Struttura il modello organizzativo, questo rappresenta l'equilibrio da tenere sempre presente per qualunque situazione.
Pertanto al personale chiamato a svolgere l'orario in esso previsto, deve essere attribuita l'indennita prevista dal CCNL, sia per i tre turni che per i due turni, salvo che si riscontri che lo squilibrio e stato determinato da attivita posta in essere dal dipendente.
Ad integrazione di quanto piu sopra esposto si concorda sulla estensione al personale infermieristico ed autista addetto al Servizio 118, dell'indennita prevista per il personale addetto alle Rianimazioni, preso atto che i relativi costi sono assicurati da apposito finanziamento regionale.
Per quanto attiene l'applicazione delle indennita di turno vengono ulteriormente individuati i tecnici di laboratorio del "P.O. S. Giovanni", nonche gli autisti e gli infermieri adibiti al 118 (compreso il personale della centrale operativa).
Per quanto riguarda lo sviluppo dell'articolazione dei turni (turni equilibrati), il periodo deve intendersi riferito al mese.
In relazione alle indennita previste per particolari condizioni di lavoro si concorda di prevederne, a verifica e in presenza di eventuali disponibilita del fondo, l'estensione ad ulteriori strutture.
Art. 12
PROGRESSIONE DI CARRIERA VERTICALE ED ORIZZONTALE
La progressione di carriera verticale e orizzontale di cui agli artt. 16, 17 e 35 del CCNL viene regolamentata sulla base delle indicazioni contenute rispettivamente negli Allegati 4 e 5.
Art. 13
REGOLAMENTO INCARICO E ATTIVITA' DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
L'individuazione, l'attribuzione dell'incarico e l'attivita dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono regolamentati come da allegato 6.
Art. 14
COMMISSIONE PARITETICA
Le parti concordano di costituire in attuazione del presente contratto, come strumento costante di lavoro, una commissione paritetica composta da quattro rappresentanti delle OO.SS. e della RSU e da quattro rappresentanti dell'Amministrazione, anche con funzioni di osservatorio, con competenze propositive, oltre che di approfondimento, sulle seguenti materie:
1. Dotazioni organiche
2. Organizzazione del lavoro
3. Incentivazione della produttivita
4. Formazione, riqualificazione e aggiornamento e aggiornamento del personale
5. Orario di servizio e di lavoro
6. Personale adibito a mansioni non attinenti alla qualifica ricoperta a seguito di parere espresso dal medico competente e/o dal collegio medico legale
7. Problematiche riguardanti il personale ausiliario socio-sanitario e dei servizi economali.
I punti 3, 4 e 5 dovranno essere oggetto di specifica regolamentazione, la cui proposta e a cura della commissione.
La commissione potra altresi avanzare proposte in relazione ad altri istituti regolamentati dal presente contratto integrativo.
Le determinazioni della Commissione saranno sottoposte a contratta-zione integrativa tra le parti per gli istituti previsti dalla contrattazione decentrata.
NORME DI RINVIO
Per quanto riguarda i punti VI e VII dell'art. 4 del CCNL, si fa espresso rinvio alla contrattazione integrativa conseguente l'attuazione delle procedure indicate nel precedente articolo 13.
 
 
Via Pitz'e Serra n. 84 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
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